Cosa fa
Ufficio Edilizia Agevolata
L'ufficio eroga i servizi legati alla gestione delle Leggi Provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata: L.P. n. 21/1992 (e Piani Straordinari), L.P. n. 16/1990 e L.P. n. 1/1993.
Per un maggior dettaglio sulle singole normative si rimanda alle pagine interne del sito della Comunità ovvero alle pagine create ed aggiornate direttamente sul proprio sito dagli uffici della Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Edilizia Pubblica (ITEA)
Le funzioni esercitate dagli enti locali ai sensi della Legge Provinciale 07.11.2005 n. 15 e ss.mm. riguardano la stesura di graduatorie per la concessione ad ITEA S.p.A. dell’autorizzazione a locare gli alloggi messi a disposizione dalla Società o da imprese convenzionate, la stesura di graduatorie per la locazione di alloggi ITEA a canone moderato, l’erogazione di un contributo integrativo sul canone di locazione in favore di nuclei con alloggio sul libero mercato, la verifica annuale dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio pubblico e del contributo integrativo.
La normativa di riferimento è disciplinata, oltre che dalla L.P. 15/2005, anche dal nuovo Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011. Le modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2012 riguardano un diverso metodo di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto all’alloggio pubblico, la presentazione delle domande di casa o di contributo integrativo in un unico periodo individuato dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno e l’introduzione di una disciplina completa per la locazione di alloggi a canone moderato, mentre viene confermato il mantenimento della separazione delle domande di alloggio pubblico e contributo integrativo.
Il nuovo Regolamento prevede inoltre norme più restrittive delle attuali in caso di rinuncia alla proposta di locazione di un alloggio pubblico con esclusione del soggetto dalla graduatoria ed impossibilità di ripresentare una nuova domanda per i successivi 5 anni.
Le attuali disposizioni prevedono la possibilità di locare temporaneamente, per un massimo di tre anni, alloggi pubblici a canone sociale in favore di nuclei in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia pubblica ed a canone concordato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, alloggi di edilizia pubblica, a prescindere da procedure di evidenza pubblica, a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti per l’accesso all’edilizia pubblica che si trovino in determinate condizioni di bisogno, determinate da sgombero o sfratto dall’alloggio, situazioni di grave difficoltà sociale, situazioni alloggiative improprie, situazioni di disagio minorile, tutte situazioni da accertare e certificare dalla competente autorità e dai Servizi dell’Ente.
In attesa della locazione di un alloggio pubblico, i richiedenti in possesso dei requisiti di legge possono presentare la domanda per accedere ai benefici previsti dall’art. 3 della LP. 15/2005 relativi al contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato. La normativa stabilisce che la domanda di contributo integrativo sia presentata separatamente dalla domanda per l’ottenimento di un alloggio pubblico e vengono fissati nuovi criteri per il calcolo del beneficio economico, che non potrà comunque eccedere il 50% dell’importo dell’affitto mensile. Il contributo integrativo al canone di locazione sarà concesso per 12 mesi con possibilità di presentazione di una nuova domanda nel secondo semestre di ogni anno